La polizza “Car” (Contractor’s All Risks) deve essere consegnata dall’impresa almeno dieci giorni prima della consegna del cantiere. Lo chiarisce il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 3927_2025, ribadendo che si tratta di un adempimento essenziale a carico dell’esecutore e da esigere da parte del direttore dei lavori.
La copertura assicurativa, prevista dall’articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, serve a tutelare la stazione appaltante dai danni a opere e impianti, anche preesistenti, che possano verificarsi durante l’esecuzione dei lavori. La polizza resta efficace fino al collaudo provvisorio o al certificato di regolare esecuzione, e comunque non oltre dodici mesi dall’ultimazione dei lavori.
Nel parere il Mit distingue nettamente la polizza Car dalla garanzia definitiva, anch’essa disciplinata dall’articolo 117 ma con una funzione diversa: quest’ultima deve essere prodotta al momento della stipula del contratto e garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e il risarcimento dei danni da eventuale inadempimento. La polizza Car, invece, ha una finalità esclusivamente assicurativa e copre i rischi materiali connessi all’esecuzione dei lavori, con riferimento al valore dell’appalto.
Il Ministero esclude interpretazioni flessibili del termine dei dieci giorni e precisa che, sebbene la polizza possa essere stipulata anche dopo la firma del contratto, deve essere necessariamente disponibile prima della consegna dei lavori, quando la data è certa. L’eventuale mancata consegna costituisce inadempimento contrattuale.





