Oggetto: Caro materiali – Chiarimenti applicativi della Legge di Bilancio 2026

Con l’auspicio di fare cosa gradita si trasmette, con la presente, un’informativa relativa alla Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199 del 30 dicembre 2025) in materia di gestione del caro materiali nei contratti di lavori pubblici avviati anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023.

In particolare, i commi 487 e seguenti dell’art. 1 definiscono un nuovo assetto normativo applicabile agli appalti di lavori il cui termine di presentazione delle offerte sia scaduto entro il 30 giugno 2023. Il comma 490 stabilisce che i SAL bis relativi alle lavorazioni eseguite o contabilizzate a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al completamento dei lavori devono essere adottati applicando i prezzari regionali di cui all’art. 41, comma 13, del d.lgs. n. 36/2023 o, ove previsti, i prezzari speciali riferiti al prezzario unico nazionale.

La disposizione non configura una mera revisione prezzi, ma introduce un nuovo criterio di determinazione del corrispettivo contrattuale, applicabile fino alla conclusione dell’opera, anche in deroga alle clausole contrattuali originarie. I maggiori importi risultanti dall’applicazione dei prezzari sono riconosciuti nella misura del 90% per i contratti con offerte presentate entro il 31 dicembre 2021 e dell’80% per quelli con offerte presentate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.

Il legislatore ha inoltre chiarito che non è previsto alcun finanziamento statale dedicato. Il comma 492 individua le fonti di copertura esclusivamente nelle risorse interne delle stazioni appaltanti (quali accantonamenti per imprevisti, ribassi d’asta ed economie di progetto), mentre il comma 494 ribadisce che l’attuazione delle disposizioni deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Di particolare rilievo è il comma 493, che pone in capo alle stazioni appaltanti un obbligo di azione tempestiva: al raggiungimento dell’80% delle somme disponibili per la revisione dei prezzi, le amministrazioni sono tenute ad attivare le procedure di reintegro delle risorse, anche mediante la rimodulazione delle opere programmate.

Alla luce del quadro normativo delineato, risulta pertanto chiaro che gli extra costi dei lavori devono essere contabilizzati e riconosciuti sulla base dei prezzari ufficiali vigenti, che costituiscono riferimento oggettivo e vincolante per i SAL bis, da applicarsi fin dai primi stati di avanzamento del 2026. Le imprese esecutrici non possono essere chiamate a sostenere squilibri finanziari derivanti da ritardi, inerzie amministrative o difformi interpretazioni applicative.

Si confida pertanto nella piena e tempestiva attuazione delle disposizioni di legge da parte delle stazioni appaltanti e dei RUP competenti, al fine di evitare blocchi dei cantieri, contenziosi e rallentamenti nella realizzazione delle opere pubbliche.

Si resta sin d’ora a disposizione per un eventuale incontro di approfondimento, finalizzato a un confronto operativo sull’applicazione delle disposizioni normative richiamate e sulle relative modalità attuative, nell’ottica di una corretta e tempestiva gestione degli interventi in corso.

Nel ringraziare per l’attenzione che vorrete riservare alla presente si porgono

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Angelo Contessa