Con parere n. 3896 dell’11 dicembre 2025, il Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito importanti chiarimenti in ordine all’operatività dell’art. 120, comma 15-bis, del D.Lgs. 36/2023, come introdotto dal D.Lgs. 209/2024 (decreto correttivo), con specifico riferimento agli errori o alle omissioni progettuali accertati in fase esecutiva.
La pronuncia affronta il delicato coordinamento tra il nuovo comma 15-bis dell’art. 120 e l’art. 42 del Codice, che disciplina il sistema di verifica e validazione del progetto quale presidio preventivo volto a intercettare criticità prima dell’approvazione e della messa a gara.
Natura eccezionale del meccanismo ex art. 120, comma 15-bis
Il MIT chiarisce che la disposizione non si pone in termini sostitutivi rispetto alla verifica e validazione preventiva, ma introduce un rimedio di carattere straordinario e residuale, attivabile esclusivamente quando:
- le criticità progettuali non siano state intercettate in sede di verifica/validazione;
- emergano soltanto in fase esecutiva;
- richiedano soluzioni tempestive per assicurare la continuità dell’opera.
In tale prospettiva, il comma 15-bis configura una forma di “sanatoria funzionale” limitata ai casi in cui l’interesse pubblico alla prosecuzione dell’intervento renda necessario individuare rapidamente soluzioni tecniche idonee a superare errori o omissioni progettuali accertati.
Presupposti applicativi e natura transattiva del nuovo rapporto
Sul piano operativo, il MIT evidenzia che l’attivazione del meccanismo presuppone la stipulazione di un nuovo rapporto di natura transattiva con il progettista originario (ovvero con altro soggetto qualificato), finalizzato all’individuazione delle soluzioni correttive.
La circolare ribadisce che:
- il ricorso allo strumento è ammesso soltanto in casi eccezionali e comprovati;
- deve essere adeguatamente documentata l’impossibilità di soluzioni alternative;
- restano fermi i limiti quantitativi previsti in materia di modifiche contrattuali;
- permane la responsabilità del progettista e del soggetto validatore in presenza di carenze gravi e dimostrate.
Ne deriva che l’istituto non costituisce un meccanismo di elusione del sistema di responsabilità né un’alternativa ordinaria alle varianti, ma uno strumento mirato a fronteggiare situazioni patologiche non intercettate nella fase preventiva.
Rapporto con le ordinarie procedure di variante
La stazione appaltante è in ogni caso chiamata a valutare la convenienza economica del ricorso allo strumento rispetto alle procedure ordinarie di variante, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza e buon andamento.
Il chiarimento ministeriale assume particolare rilievo sistematico, poiché conferma una lettura restrittiva e rigorosa dell’art. 120, comma 15-bis, coerente con l’impianto del nuovo Codice dei contratti pubblici e con la centralità attribuita alla fase di verifica e validazione progettuale.
La circolare n. 3896/2025 offre dunque un importante contributo interpretativo, delineando i confini applicativi dell’istituto e fornendo alle stazioni appaltanti indicazioni operative utili a evitare utilizzi impropri dello strumento, nel bilanciamento tra esigenza di continuità dell’opera e tutela della legalità contrattuale.





