Il Tar Lazio, Sez. IV, 21 gennaio 2026, n. 1207 ha stabilito che, nelle gare pubbliche, il punteggio premiale legato alla certificazione della parità di genere può essere attribuito solo se la certificazione è rilasciata da un organismo accreditato da Accredia, unico ente nazionale di accreditamento. Non sono valide, quindi, certificazioni rilasciate da organismi accreditati solo a livello europeo, anche se operanti nell’ambito di accordi di mutuo riconoscimento .La decisione nasce da un ricorso contro l’aggiudicazione di una gara Anas, in cui il punteggio aggiuntivo era stato assegnato a un raggruppamento in possesso di una certificazione non rilasciata da Accredia. Secondo i giudici, la normativa (Dlgs 198/2006 e Dm 29 aprile 2022) impone espressamente l’accreditamento Accredia e non consente interpretazioni estensive del principio di equivalenza.
La sentenza ribadisce inoltre che non è sufficiente un accreditamento generico: l’organismo certificatore deve essere accreditato specificamente per il rilascio della certificazione di parità di genere.
Sul fronte dell’avvalimento premiale, il Tar richiama l’orientamento favorevole del Consiglio di Stato, che ammette la possibilità di “prestare” la certificazione per migliorare l’offerta. Restano però aperte alcune criticità applicative, legate alla natura fortemente organizzativa e soggettiva della certificazione di parità di genere.





